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Contagio Covid19 – Perchè la responsabilità può essere dell’Azienda?

PREMESSA:

In seguito alla diffusione del COVID-19 sono stati adottati una serie di provvedimenti volti a contrastare la diffusione del virus anche negli ambienti di lavoro.
Il Ministero invitava tutti i datori di lavoro coinvolti in servizi/esercizi a contatto con il pubblico a diffondere tali misure fra i propri lavoratori dipendenti.
Anche per questi motivo è opportuno sottolineare che non vi è dubbio alcuno che il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro vada considerato alla stregua di un vero e proprio infortunio sul lavoro.
Ancora più chiare sul punto sono le indicazioni fornite dall’INAIL inquadrando tali affezioni nella suddetta categoria.
Vediamo nel dettaglio il perché:

LA POSIZIONE DI GARANZIA E GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI AL CONTRASTO DEL COVID-19:

Il datore di lavoro, ovvero colui che riveste all’interno del proprio ambito lavorativo, la titolarità effettiva dei poteri decisionali e finanziari è, inoltre, ai sensi del d.lgs. n.81 del 2008 (artt. 17 e 18), il principale soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori ed è tenuto a controllare personalmente, salvo rilascio di delega ai sensi dell’articolo 16 del predetto decreto, la corretta attuazione delle misure di sicurezza in azienda.
In ogni caso, gli obblighi assegnati dalla normativa sulla sicurezza al datore di lavoro che non possono essere mai delegati sono:
1. la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR (art.28 T.U.);
2. la designazione dell’RSPP.

Tra gli ulteriori doveri del datore di lavoro figurano, altresì, la programmazione delle misure di prevenzione (successivamente alla valutazione dei rischi), la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze (alla quale può provvedere nominando figure preposte come l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso).
L’omissione di tali cautele configurerà, in capo al datore di lavoro, la violazione delle contravvenzioni previste dal T.U. 81/2008, che potranno eventualmente costituire profili di colpa specifica in caso di contaminazione di soggetti entrati in contatto con l’ambiente lavorativo. In forza di tali disposizioni, il legale rappresentante della società assume la posizione di garante della sicurezza, ovvero di soggetto tenuto a dominare una fonte di pericolo per la tutela dei beni da questa pregiudicabili quali che siano i titolari.
In buona sostanza, l’amministratore diviene destinatario dell’obbligo giuridico di impedire che chi entra in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il COVID-19.

Dal mancato rispetto di tale obbligo può discendere, in forza della c.d. clausola di equivalenza, di cui all’articolo 40 comma II° c.p., una responsabilità penale per la fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590 c.p. commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Accanto alla responsabilità penale del datore di lavoro potrebbe, inoltre, affiancarsi anche la responsabilità della società per violazione del d.lgs. n.231 del 2001 che nel catalogo dei reati presupposto ricomprende anche quelli di lesioni ed omicidio colposo con violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n.81 del 2008.

LA RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ EX D.LGS n.231 DEL 2001 PER LA DIFFUSIONE DEL COVID-19:

La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti e dei terzi da parte del titolare della posizione di garanzia potrebbe, invero, esporre anche la società a una responsabilità ex d.lgs. n.231 del 2001.
Infatti, la responsabilità dell’impresa per il reato commesso da una persona fisica si configura laddove si verifichino cumulativamente le seguenti condizioni:
1. il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che rivesta funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitino anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla direzione di uno di questi soggetti;
2. il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
3. l’Ente sia sprovvisto di un adeguato modello organizzativo idoneo alla prevenzione del reato presupposto.

Nel novero dei reati presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. n.231 del 2001 sono ricomprese all’articolo 25 septies le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n.81 del 2008.
La compatibilità tra i reati di natura colposa, caratterizzati dalla non volontarietà dell’evento, presupposto della responsabilità dell’ente, e i concetti di interesse e vantaggio, che evocano, invece, la direzione finalistica della condotta, è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite.
Ciò sta a significare che nel caso di contagio da COVID-19 all’interno dell’ambiente lavorativo , l’interesse o il vantaggio dell’ente potrebbero essere ravvisati, ad esempio, nel risparmio conseguente al mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici (guanti, mascherine, gel igienizzante, ecc…) oppure nella mancata riduzione dell’attività produttiva che si sarebbe, invece, verificata in caso di adozione delle misure prescritte per legge (distanziamento, divieto di assembramenti, scaglionamenti, ecc….).
In caso di riconoscimento della colpa di organizzazione all’ente potrebbero essere applicate, ex art. 9 d.lgs. n.231 del 2001, sanzioni pecuniarie, interdittive, patrimoniali (confisca) nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

CONCLUSIONI :

Alla luce di quanto osservato è evidente che, in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, il datore di lavoro è chiamato, più che mai, ad adottare misure necessarie a prevenire e a contenere il rischio di malattie in azienda.
Del resto, le conseguenze, in caso di omessa attivazione, potrebbero comportare, come sopra illustrato, pesanti responsabilità per lo stesso e per la società.

Resta pertanto una NECESSITA’ INDISCUTIBILE avere un’adeguata polizza di Responsabilità Civile Terzi ovvero Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro, nonchè una copertura capiente di Tutela Legale per ridurre al minimo l’esposizione economica del datore di lavoro in caso di attivazione di Procedimenti Stragiudiziali e Giudiziali per quanto descritto.

Davide Ingoglia

Davide Ingoglia

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